Corte dei conti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 articolo 31 comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

Corte dei conti

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE ASP NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (DELIBERA 130/2020/VSGO)

Non sono pervenuti altri rilievi della Corte dei Conti riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’Amministrazione o di singoli uffici (art. 31, d.lgs. n. 33/2013)