Enti di diritto privato controllati
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 articolo 22 comma1, lettera c
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
c) l’elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
Enti di diritto privato controllati
L’Azienda non ha enti pubblici vigilati, né enti di diritto privato in controllo pubblico né partecipazioni in società di diritto privato
Sommario
- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti controllati
- Enti controllati
- Enti pubblici vigilati
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- Enti di diritto privato controllati
- Rappresentazione grafica
- Attività e procedimenti
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- Controlli sulle imprese
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- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
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- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
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