Rappresentazione grafica
DLgs 14 marzo 2013, n. 33 articolo 22 comma 1 lettera d
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
Rappresentazione grafica
L’Azienda non ha enti pubblici vigilati, né enti di diritto privato in controllo pubblico né partecipazioni in società di diritto privato.
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Sommario
- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti controllati
- Enti controllati
- Enti pubblici vigilati
- Società partecipate
- Enti di diritto privato controllati
- Rappresentazione grafica
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti dell'amministrazione
- Opere pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti