Per sposarsi, sia con rito civile sia religioso, sono necessarie le “pubblicazioni di matrimonio”. Le pubblicazioni devono essere richieste all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due sposi e vengono poi eseguite anche nel Comune di residenza dell’altro. L’atto di pubblicazione rimane affisso alla Casa Comunale almeno otto giorni consecutivi e il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno compiute le pubblicazioni. Se il matrimonio non è celebrato entro 180 giorni successivi alle pubblicazioni, le stesse si considerano come non avvenute. Se uno degli sposi, o entrambi, non può essere presente all’atto delle pubblicazioni, può presentarsi un delegato con procura.